Secondo i giudici della Corte di Cassazione in caso di vendita di un’unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori straordinari o di ristrutturazione, in mancanza di accordo tra le parti è obbligato a sostenere le spese chi era proprietario al momento della delibera dell’assemblea.
Pertanto nel caso in cui le spese siano state deliberate antecedentemente alla stipula dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il venditore, non ha rilevanza che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente al rogito notarile.
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